La questione se i volumi tecnici debbano essere computati nella volumetria ai fini dei vincoli paesaggistici rappresenta un tema cruciale nel campo dell’edilizia e della pianificazione territoriale. La recente sentenza della Cassazione n. 22611/2025 ha ribadito l’importanza di un accertamento sostanziale per distinguere i veri volumi tecnici da quelli che mascherano nuove costruzioni, con impatti diretti su permessi edilizi, oneri paesaggistici e responsabilità progettuali. L’interpretazione della normativa e della giurisprudenza ora impone rigore e trasparenza nel computo volumetrico, influenzando processi autorizzativi e contenziosi.

Normativa e criteri giurisprudenziali volumi tecnici

Il Regolamento Edilizio Tipo nazionale definisce i volumi tecnici come quegli spazi destinati esclusivamente a ospitare impianti e attrezzature funzionali dell’edificio. Tuttavia, come ha più volte sottolineato il Consiglio di Stato, non è sufficiente la presenza di impianti: gli spazi devono avere un uso strettamente tecnico, senza accessi autonomi o finiture che suggeriscano destinazioni diverse. La giurisprudenza richiama la necessità di dimostrare con documentazione impiantistica dettagliata e rappresentazioni grafiche l’impossibilità tecnica di soluzioni alternative, assicurando che volumi con finestre utilizzabili o superfici fruibili non siano erroneamente qualificati come tecnici.

Impatto della sentenza Cassazione 22611/2025

La Cassazione 22611/2025 ha ribadito che l’indicazione in progetto o l’etichetta “locale tecnico” non esauriscono la valutazione sulla natura del volume. È richiesto un accertamento sostanziale, che consideri insieme elementi di fatto e diritto. Questo significa che i volumi tecnici devono essere comprovati non solo formalmente ma anche concretamente, rafforzando l’orientamento restrictivo adottato dal Consiglio di Stato volto a evitare abusi nella contabilizzazione volumetrica finalizzata a bypassare i vincoli paesaggistici. La sentenza sottolinea l’interesse pubblico nel preservare il paesaggio, contrastando tentativi di “mascheramento” con finte qualificazioni tecniche.

Conseguenze pratiche per progettisti e enti locali

In pratica, questa interpretazione comporta una serie di cambiamenti: i professionisti dovranno fornire relazioni impiantistiche accurate e documentazioni dettagliate, mentre gli uffici comunali e le Soprintendenze saranno chiamati a controlli più rigorosi in loco. L’inclusione o meno dei volumi tecnici nel computo volumetrico può stravolgere la valutazione di compatibilità paesaggistica, impattando sul rispetto di sagoma e capienza edificatoria. Inoltre, la responsabilità del progettista aumenta, essendo esposti a sanzioni o ordini di demolizione in caso di errori interpretativi o bugie progettuali. Infine, nei contenziosi amministrativi è prevedibile un aumento di perizie tecniche e verifiche sostanziali, in linea con la nuova attenzione giudiziaria.