La responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente mortale in cantiere è al centro della recente sentenza n. 42968/2024 della Cassazione penale. Questo provvedimento affronta un drammatico episodio avvenuto a Sant’Arcangelo di Romagna, dove un lavoratore è precipitato da una passerella posta a circa sei metri di altezza senza dispositivi anticaduta adeguati. Coinvolta nella vicenda è la società VEGA PREFABBRICATI Srl, operante come subappaltatrice, insieme a diverse figure aziendali quali il datore di lavoro, il dirigente e il direttore tecnico. Dopo un precedente annullamento con rinvio, questa sentenza approfondisce aspetti essenziali della sicurezza sul lavoro, come la gerarchia tra misure di protezione collettive e individuali e la concreta attuazione degli strumenti organizzativi per la prevenzione dei rischi.
Sentenza Cassazione e responsabilità in cantiere
Nel caso esaminato, la passerella dell’area di lavoro non era protetta da sistemi collettivi come parapetti o ponteggi, e il lavoratore non indossava dispositivi anticaduta individuali appropriate. I tribunali di primo e secondo grado avevano individuato la responsabilità penale sia del datore di lavoro che dei dirigenti, mentre la società stessa era stata sanzionata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per carenze nei modelli organizzativi. L’attuale sentenza della Cassazione non solo conferma la necessità di misure preventive efficaci, ma richiama l’attenzione sull’importanza di una politica attiva di supervisione e controllo aziendale. In tal senso, emerge con chiarezza che il datore di lavoro resta sempre responsabile in cantiere, soprattutto quando mancano protezioni collettive adeguate o non si verifica l’uso corretto dei dispositivi individuali.
Misure collettive e individuali: priorità e obblighi
La sentenza ribadisce un principio fondamentale sancito dall’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008, che privilegia le misure collettive di protezione rispetto a quelle individuali ogniqualvolta siano tecnicamente praticabili e organizzativamente perseguibili. Nel caso della passerella priva di parapetti, la mancanza di dispositivi collettivi ha reso inefficace persino il dispositivo anticaduta individuale, il cui uso non è stato verificato dagli organi di controllo aziendali. Questo comporta che nel sistema di prevenzione l’adozione di modelli organizzativi e procedure documentate non sia sufficiente: è indispensabile dimostrare la loro effettiva applicazione nel tempo. Come spiegato nella disamina sulle responsabilità per un infortunio mortale in cantiere, l’onere della prova grava sul datore di lavoro e sui dirigenti, che devono dimostrare di aver previsto, prevenuto e vigilato efficacemente sui rischi.
Implicazioni pratiche e gestione della sicurezza
A livello operativo, le aziende devono prioritariamente mettere in atto misure di protezione collettive, come parapetti, ponteggi e sistemi di arresto caduta, prima di affidarsi esclusivamente ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Inoltre, è fondamentale aggiornare regolarmente i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 per integrare controlli continui e procedure concrete di gestione del rischio. Tenere una documentazione accurata (DVR, POS, verbali di coordinamento e formazione) non basta se non è accompagnata da un’effettiva vigilanza sulle attività quotidiane in cantiere. La sentenza mette in evidenza come la mancata adozione o la inefficacia delle misure preventive si traducono in responsabilità penale e amministrativa, con pesanti conseguenze anche per la persona giuridica. Questa linea operativa è ben rappresentata nell’analisi sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente mortale in cantiere, che sollecita un impegno costante nella formazione, nel controllo e nella verifica delle condizioni di sicurezza sul lavoro.



