L’accesso agli atti e i termini di impugnazione rappresentano un tema centrale nel diritto degli appalti pubblici. La pronuncia del TAR Lombardia n. 247 del 27 marzo 2025 ha chiarito un aspetto molto rilevante: un’istanza di accesso agli atti presentata in ritardo rispetto alla conoscenza dell’aggiudicazione non estende i termini per proporre ricorso. In particolare, la tardività nell’istanza, oltre il limite dei quindici giorni, non consente di beneficiare del termine prorogato a quarantacinque giorni, ma lascia fermo il termine ordinario di trenta giorni, di natura procedimentale, per l’impugnazione. Questa decisione si inserisce nel più ampio contesto delineato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020 e dalle nuove disposizioni del Codice degli appalti (DLgs. 36/2023), con importanti implicazioni pratiche per chi intende tutelare i propri diritti nelle procedure di gara.

Termini ricorso e accesso agli atti appalti

Il quadro normativo in materia di accesso agli atti negli appalti pubblici è regolato dal Codice degli appalti (DLgs. 36/2023), che impone trasparenza e definisce le modalità e i tempi per presentare le richieste di accesso. La giurisprudenza, in particolare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, ha affrontato la questione della decorrenza del termine per il ricorso nel caso di istanze di accesso agli atti, generando interpretazioni differenziate. Il nodo fondamentale riguarda se il termine per proporre ricorso inizi con la conoscenza dell’aggiudicazione, con la presentazione dell’istanza di accesso o con l’effettiva ostensione dei documenti. Il TAR Lombardia ha orientato il dibattito verso un’interpretazione rigorosa, che privilegia la tempestività e impedisce l’utilizzo dell’accesso tardivo come strumento dilatorio, in linea con la ratio di sicurezza procedimentale.

Implicazioni pratiche per ricorrenti e amministrazioni

Questa sentenza offre indicazioni operative importanti: i ricorrenti devono presentare l’istanza di accesso entro i primi quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione se vogliono godere della proroga a quarantacinque giorni per il ricorso. In caso contrario, rimane vigente il termine ordinario di trenta giorni, che il TAR definisce procedimentale e quindi non sospendibile. Inoltre, diventa essenziale documentare con precisione le date di conoscenza, richiesta e ostensione per difendere la posizione in giudizio. Per le amministrazioni, è fondamentale rispondere tempestivamente alle istanze e rispettare i termini previsti per l’ostensione, con procedure trasparenti e registri accurati, per limitare i rischi di contenzioso. Il decreto legislativo 36/2023 ribadisce questi obblighi, sottolineando che i ritardi non devono diventare vantaggi processuali per i ritardatari. In questo modo, si contribuisce a garantire efficienza e certezza nelle gare d’appalto.