Il Piano Economico-Finanziario (PEF) ricopre un ruolo centrale nelle concessioni pubbliche, trasformando le gare da semplici competizioni tecniche e di prezzo a veri e propri test di sostenibilità finanziaria. Il d.lgs. 36/2023 ha innovato profondamente questo scenario, introducendo l’obbligo per la commissione di gara di valutare l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima di assegnare punteggi economici, garantendo così che l’offerta non sia solo vantaggiosa, ma anche realizzabile e bancabile. Questa norma, sottolineata anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5196 del 2025, conferma il PEF come elemento chiave per assicurare l’equilibrio economico e contrattuale dei progetti concessi.
Funzione e contenuti essenziali del PEF
Il PEF svolge una duplice funzione: da un lato documenta l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, dall’altro dimostra la sua bancabilità sul mercato finanziario. Per assicurare ciò, il legislatore consente alle stazioni appaltanti di allegare al bando sia lo schema contrattuale sia uno specifico modello di PEF, ideale per indirizzare le offerte verso criteri di sostenibilità e adeguatezza. Tipicamente, il PEF include flussi di cassa previsionali relativi a CAPEX e OPEX, piani tariffari o schemi di remunerazione, struttura finanziaria con equity e debt, oltre ad analisi di sensitività e indicatori chiave di project finance come DSCR e IRR. Sebbene facoltativo, il modello allegato al bando riduce l’asimmetria informativa, facilita il reperimento delle risorse e contribuisce a una maggiore trasparenza tra offerenti e finanziatori.
Verifica dell’equilibrio economico e procedura di gara
Per garantire la correttezza e la trasparenza della gara, l’articolo 185 del decreto impone che la commissione valutatrice esamini con rigore l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima di attribuire il punteggio economico. Questa verifica, ben evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa recente, non è un semplice controllo formale: richiede competenze tecniche-finanziarie approfondite per esaminare le ipotesi di piano, la coerenza tra le condizioni contrattuali e i flussi di cassa, e la plausibilità delle fonti di finanziamento. Frequentemente, si fa ricorso ad advisor indipendenti che supportano la commissione nell’effettuare stress test e valutare parametri come il DSCR minimo, così da escludere offerte irrealistiche o anomale che potrebbero compromettere l’equilibrio e la bancabilità del progetto.



